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Dalla Robin tax al ritorno del nucleare, l'abc del ddl sviluppo

di Claudio Tucci

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28 maggio 2009

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Impianti eolici (articolo 42). Rientrano tra i progetti di competenza statale, anche, quelli relativi agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. E le relative procedure di valutazione di impatto ambientale, avviate prima dell’entrata in vigore della legge, s’intendono concluse al momento del loro avvio.

 

Imprese di distribuzione di carburanti (articolo 44). Previsto che, ai fini dell’accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola camera di commercio, il fatturato delle imprese esercenti distribuzione di carburanti s’intende al netto delle accise. Meno entrate, quindi, per Unioncamere, pari a circa 1,5 milioni di euro, che saranno, però, compensate attraverso il fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Innovazioni industriali (articolo 46). Previsti aggiornamenti o modifiche delle aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale, da predisporre entro il 30 giugno di ogni anno. Delega, poi, al Governo, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, per adottare un decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l’industria. Diventeranno enti pubblici economici, vigilati dal ministero per lo Sviluppo economico, con funzioni accorpate e razionalizzazione di mezzi e spese. Chiarito che dovrà essere un’operazione a costo zero per l’Erario.

 

Internazionalizzazione imprese (articoli 11, 12, 13, 14 e 54). Previste due deleghe al Governo, da adottare, entrambe, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, per riordinare la normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e riorganizzare gli enti operanti nel settore. Si interverrà con decreti legislativi, sentite le regioni. Tra le novità in arrivo, accordi specifici tra enti pubblici e sistema bancario per l’utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito e un rafforzamento del ruolo formativo delle università. Prevista, anche, la semplificazione, anche, della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all’estero e la complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale. Stabilito, inoltre, che le regioni possano assegnare in gestione a Simest spa (Società italiana per le imprese all’estero), a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, propri fondi rotativi con finalità di venture capital per acquisire partecipazioni (fino al 49% delle quote, che possono arrivare al 70% per imprese del Sud) di società operanti nel territorio. Sono fondi autonomi e distinti dal patrimonio di Simest. Istituito, poi, presso la Tesoreria dello Stato, anche, un apposito Fondo rotativo per favorire la fase di start up dei progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito da Simest. Specificato che si deve trattare di investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite. Stanziate, infine, apposite risorse per mantenere operativa la rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (Ice).

 

Investimenti produttivi nelle aree in crisi (articolo 2). Affidato ad accordi di programma ad hoc, tra soggetti pubblici e privati, il compito di promuovere tempestive ed efficaci iniziative di reindustrializzazione in aree o distretti in situazione di grave e complessa crisi industriale, con significativi riflessi a livello nazionale. Tali aree sono individuate con decreto interministeriale (Lavoro e sviluppo Economico), dando, comunque, priorità ai siti che ricadono nell’ambito dell’obiettivo Convergenza (regolamento Ce 1083/2006). L’attuazione degli interventi, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. Agli accordi, viene rimessa la disciplina delle singole azioni da intraprendere, delle operazioni di verifica, fino all’eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l’attivazione di procedure sostitutive. Possono prevedere, anche, la ristrutturazione di aree o distretti industriali dismessi da destinare a nuovi investimenti produttivi e la riqualificazione di intere aree in crisi, purché ci siano impatti significativi per la politica industriale nazionale. Viene estesa, poi, su tutto il territorio nazionale la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l’incentivazione degli investimenti previsti dalla legge 181/1989 per il settore siderurgico. Tra le priorità di intervento, da finanziare con le economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 2 della legge 488/1992, internazionalizzazione delle imprese per lo sviluppo del made in Italy (sportelli unici all’estero), sostegno alle aziende in rosa, anche in forma cooperativa, e innovazione industriale. Ma, anche, incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità d’accesso a piccole-medie imprese e loro consorzi, progetti ad hoc da sviluppare con università ed enti di ricerca, integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.   CONTINUA ...»

28 maggio 2009
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